Statuto ERSAF

REPERTORIO N. 175208 RACCOLTA N.18265
ATTO PUBBLICO COSTITUTIVO
DI “ENTE RICERCA SCIENTIFICA ED ALTA FORMAZIONE” – “E.R.S.A.F.”-
IN CONFERMA DI ATTO COSTITUTIVO PRIVATO
REPUBBLICA ITALIANA

” NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO” o “STATUTO” dell’Associazione – E.R.S.A.F. –  — ENTE RICERCA SCIENTIFICA ED ALTA FORMAZIONE —

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1 -Denominazione e durata
L’Associazione denominata “Ente di Ricerca Scientifica ed Alta Formazione in sigla E.R.S.A.F.” è costituita quale Associazione di diritto privato ai sensi dell’art. 14 e seguenti del codice civile.
L’Associazione si configura come Associazione sindacale datoriale dei professionisti della formazione e proprie aziende di riferimento. L’Associazione ha durata illimitata.

Art.2 -Sede
L’Associazione ha attualmente sede in Roma alla Piazza del Popolo civico 18.
L’Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale, uffici distaccati, enti bilaterali, organismi paritetici e Poli o Istituti di Ricerca Scientifica in collaborazione con enti universitari. Le sedi secondarie locali svolgeranno attività meramente propositiva e volta a realizzare gli scopi dell’Associazione, uniformandosi al presente Statuto, garantendo la presenza dell’Associazione su tutto il territorio nazionale, consentendo la creazione di rapporti con le istituzioni, con i vari Ministeri e tutti gli enti locali.

Art. 3 -Scopi dell’Associazione
Gli scopi che l’associazione si propone sono:
Assumere la più ampia tutela, nei confronti di chiunque, dei gestori, enti o privati, di istituti di educazione, di formazione e di istruzione;
Rappresentare sindacalmente, a tutti gli effetti dell’art. 39 della Costituzione Italiana, le scuole e gli istituti scolastici, i corsi di istruzione di ogni ordine e grado, i collegi ed i convitti, gli educandati, le attività culturali e scolastiche varie, comprese quelle di istruzione e di formazione professionale, in quanto gestite da persone fisiche, società, enti, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano associate o che ne facciano richiesta, accettando II presente Statuto ed il relativo regolamento;
Promuovere, intensificare e stabilire rapporti di collaborazione a livello europeo con organizzazioni europee allo scopo di contribuire alla diffusione in Italia delle normative vigenti negli altri Paesi della Comunità Europea sul tema delle libere istituzioni scolastiche;
Collaborare con le autorità centrali, regionali e provinciali per controllare l’evoluzione del fenomeno scolastico, per verificare un proficuo coordinamento tra iniziativa pubblica e privata e per garantire la tutela di questa ultima.
L’Associazione potrà altresì svolgere qualsiasi altra attività che possa essere ritenuta utile al conseguimento degli scopi sopra indicati, in generale quello di favorire la diffusione della cultura e l’informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tecnologia, igiene alimentare, promuovere la formazione degli insegnanti e dei formatori in generale, promuovere progetti di ricerca scientifica universitaria, promuovere e strutturare percorsi di alta formazione anche universitaria, promuovere l’inserimento lavorativo e sociale dei cittadini europei ed extracomunitari, perseguire quindi fini di solidarietà civile, culturale e sociale.
Potranno associarsi tutti coloro che ne facciano espressa richiesta avendo interesse nei settori sopra specificati.
L’Associazione si propone tra l’altro, valorizzando le competenze degli associati e garantendo il rispetto delle regole deontologiche-il conseguimento dei seguenti scopi:
Rappresentare e valorizzare le figure professionali dei formatori ed esperti operanti nel settore della sicurezza (compresa anche la Privacy), salute e ambiente nei luoghi di lavoro anche attraverso la qualificazione e l’attestazione delle competenze;
Promuovere le certificazioni delle competenze linguistiche anche attraverso forme di partnership con reti formate da enti transnazionali;
Promuovere le certificazioni delle competenze informatiche.
Promuovere ed organizzare attività di formazione e di consulenza negli enti pubblici e privati;
Promuovere ed organizzare attività educative e laboratoriali, attività di ricreazione e di sport non agonistico;
Promuovere ed organizzare attività culturali, di spettacolo, d’animazione, d’informazione, di crescita civile, organizzate anche all’interno delle strutture educative e scolastiche, operare per costruire le basi di collaborazione con altre associazioni italiane, europee e internazionali anche per la programmazione e la realizzazione di progetti a carattere internazionali;
Promuovere l’aggiornamento anche mediante attività di formazione ed informazione in grado di favorire il continuo miglioramento culturale e professionale dei soggetti operanti nel settore;
Promuovere ed organizzare attività nei campi della sicurezza, della salute e dell’ambiente nei luoghi di lavoro e di vita anche in collaborazione con il mondo universitario e con altre organizzazioni;
Promuovere il volontariato ed iniziative di informazione sulla prevenzione delle malattie professionali;
Promuovere e partecipare alla creazione di consorzi universitari;
Promuovere e realizzare, anche attraverso il centro di formazione di organismi a cui l’associazione aderisce, corsi organizzati per la formazione tecnica morale e professionale di tutto il personale dell’associazione;
Organizzare corsi per terzi e per la popolazione, di sensibilizzazione alle problematiche sociali, ambientali e di protezione civile oltre che assistenziali in genere;
Supportare opere di raccolta fondi da destinare alle attività assistenziali ed organizzative;
Promuovere e realizzare attività ed iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente, anche attraverso organismi associativi e loro articolazioni territoriali e partecipare ad iniziative negli stessi settori promosse da terzi;
Collaborare ad iniziative di solidarietà internazionale anche realizzate da altre associazioni anche in materia di inserimento lavorativo di categorie deboli o svantaggiate come disabili, donne ed immigrati;
Operare in attività assistenziali di qualsiasi specie, quali fossero richieste dalle circostanze, per scelta del consiglio direttivo;
Operare per fornire servizi di orientamento formativo ed in materia di Lavoro, strutturare ed erogare servizi per l”incontro fra domanda e offerta di lavoro mediante accreditamento ANPAL o altre agenzie ragionali e/o territoriali;
Offrire sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori attraverso i propri Enti Bilaterali o le proprie strutture territoriali identificate come Uffici per il Lavoro;
Strutturare percorsi di alta formazione qualificanti negli ambiti innovativi previsti dal piano Industria 4.0;
Strutturare ed erogare percorsi di formazione rivolti a giovani fino ai 18 anni di età coinvolti nell’erogazione di percorsi IeFP;
Promuovere e partecipare attivamente alla creazione di Competence Center, Digital Innovation Hub, Cluster Tecnologici, Acceleratori ed Incubatori d’Impresa, Competence Center nonché partecipare direttamente o in forme di collaborazione ed associazione a Bandi pubblici e privati che prevedano l’istituzione di tali soggetti;
Concorrere e promuovere l’Implementazione del Piano Nazionale Scuola Digitale nelle seguenti direttrici:
I. Competenze per la Manifattura 4.0: atelier creativi, corsi di tecnologia e laboratori su Industria 4.0,
II. Laboratori Territoriali: incontro scuola-impresa, sviluppo competenze digitali per Made in Italy,
III. Curricoli Digitali: sviluppo di 25 curricoli con focus digitale su tematiche Industria 4.0,
IV. Pensiero Computazionale: formazione in pensiero computazionale alla scuola primaria;
Realizzare percorsi formativi qualificanti per i propri iscritti e per gli operatori del settore, in particolare per la figura del formatore, dei responsabili e degli addetti nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro anche attraverso la costituzione di una rete di centri di formazione convenzionati presente su tutto il territorio nazionale; nello svolgimento delle proprie attività ogni centro di formazione convenzionato è tenuto all’osservanza ed al rispetto del presente Statuto e delle direttive eventualmente impartite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione;
Collaborare con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali per lo studio ed emanare normative, linee guida, buone pratiche e buone prassi, standard di riferimento;
Promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni formativi, alla legislazione nazionale, regionale ed europea, allo sviluppo della formazione professionale;
Promuovere e strutturare percorsi di formazione accreditati e qualificati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), per formatori ed insegnanti nei seguenti ambiti:
I. Didattica e metodologie;
II. Metodologie e attività laboratoriali;
III. Innovazione didattica e didattica digitale;
IV. Didattica per competenze e competenze trasversali;
V. Gli apprendimenti;
VI. Educazione alla cultura economica;
VII. Orientamento e Dispersione scolastica;
VIII. Bisogni individuali e sociali dello studente;
IX. Problemi della valutazione individuale e di sistema;
X. Alternanza scuola-lavoro;
XI. Inclusione scolastica e sociale;
XII. Dialogo interculturale e interreligioso;
XIII. Gestione della classe e problematiche relazionali;
XIV. Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale;
XV. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
XVI. Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;
XVII. Cittadinanza attiva e legalità;
XVIII. Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.
Collaborare con Enti e organismi pubblici e privati che si occupano di formazione professionalizzante, organizzare corsi di formazione soggetti a norma e obblighi di legge nonché corsi di formazione ai sensi ISO/IEC 17024 direttamente in collaborazione con gli enti formativi delle parti sociali costituenti o altri enti, istituti pubblici e privati, università ecc.;
Rilasciare attestati di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dall’associato;
Organizzare, progettare e svolgere direttamente o tramite le proprie aziende associate corsi di alta formazione e perfezionamento e azioni formative, anche post laurea utilizzando la metodologia della formazione a distanza con integrazioni in aula e l’uso dell’on-line; promuovere studi e ricerche, istituire gruppi di lavoro, convegni mostre e premi sul tema della sicurezza sul lavoro e sul rispetto della privacy;
Partecipare direttamente o sotto forma di associazione temporanea di imprese, raggruppamento temporaneo di imprese o associazione temporanea di scopo a bandi pubblici e privati;
Sostenere progetti di innovazione tecnologica e di promozione dei sistemi di qualità;
Promuovere iniziative per lo sviluppo della formazione continua, permanente e di riqualificazione professionale, per i dipendenti nonché per i lavoratori con rapporto di lavoro non subordinato, per accrescerne le competenze anche armonizzando i propri interventi con l´attività dei fondi interprofessionali;
Organizzare, progettare e svolgere direttamente o tramite le proprie aziende associate corsi finalizzati alla cosiddetta “accoglienza integrata” per soggetti in attesa di permesso di soggiorno o richiedenti asilo mediante o senza collaborazione con enti territoriali, nella fattispecie mediazione linguistico culturale, formazione e riqualificazione professionale ed orientamento all’inserimento lavorativo e sociale;
Organizzare, progettare e svolgere direttamente o tramite le proprie aziende associate corsi finalizzati all’inserimento o al reintegro all’interno del mercato del lavoro di soggetti in attesa di prima occupazione o disoccupati;
Promuovere l’applicazione volontaria dei sistemi di gestione per la prevenzione;
Progettare, organizzare, produrre, editare, acquistare e distribuire opuscoli, libri, cd-rom, dvd, materiali, prodotti e video di ogni genere anche via internet;
Proporre la promozione dell’immagine con produzione di ogni tipo di pubblicità e prodotti cartacei e multimediali;
Ricercare, promuovere e stipulare, ove necessario per l’Associazione, polizze assicurative coprenti gli esperti del settore, sia per la copertura di spese legali in caso di procedimenti penali sia per la copertura di responsabilità civili derivanti da attività professionali svolte da soci;
L’associazione può organizzare convegni, manifestazioni, produrre e diffondere pubblicazioni, gestire spazi e punti informativi, creare staff di operatori qualificati in ambito ambientale e vari settori lavorativi, offrire servizi di consulenza da un punto di vista scientifico e da un punto di vista organizzativo in vari campi;
Stipulare con i Sindacati dei Lavoratori Contratti Collettivi Nazionali e accordi concernenti la disciplina dei rapporti di lavoro e istituire rappresentanze Bilaterale e Paritetiche sul Territorio Nazionale;
L’Associazione può svolgere attività strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse;
L’Associazione, inoltre, intende agire ai sensi della Legge n°4 del 14 gennaio 2013, operando in piena autonomia e libertà, nel rispetto delle proprie competenze ed in ossequio ai principi di indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, buona fede e correttezza ed affidamento del pubblico, si prefigge i seguenti ulteriori scopi:
I. Adottare un Codice etico di Condotta ai sensi dell’art. 27-bis del Codice di Consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n°206 ed un Codice Deontologico. L’Associazione vigilerà sulla condotta professionale dei propri associati stabilendo anche le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati nel caso di eventuali violazioni;
II. Promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente e, nello specifico, l’attivazione di uno “Sportello di Garanzia” per l’utente consumatore presso il quale i committenti delle prestazioni professionali potranno rivolgersi in caso di contenzioso insorto con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-bis del Codice di Consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n°206.
III. Rilasciare ai propri iscritti, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, le attestazioni di cui all’art.7 della legge n°4 del 14 gennaio 2013; le attestazioni riguarderanno:
 la regolare iscrizione del professionista all’Associazione i requisiti necessari per la partecipazione all’Associazione;
 gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti cono tenuti a rispettare nell’esercizio della propria attività professionale, ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Associazione;
 le garanzie fornite all’utente;
 l’eventuale polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
 l’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità alla normativa UNI EN ISO. La validità delle predette attestazioni non potrà eccedere il periodo per il quale il professionista risulti iscritto all’Associazione e sarà rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione all’Associazione stessa, per lo stesso periodo temporale. La scadenza dell’attestazione sarà comunque specificata nell’attestazione stessa.
IV. Promuovere la costituzione di Comitati di indirizzo e di sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio degli attestati di qualificazione e competenza professionale, ai sensi del comma3, art. 4 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013;
V. Collaborare ai sensi dell’art. 9 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013, all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o facendo pervenire, nella fase dell’inchiesta pubblica, i propri contributi;
VI. Promuovere la costituzione di organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Reg. CE n°675/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, per i settori di propria competenza;
VII. Riunirsi nelle forme aggregative di cui all’art. 3 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013, mantenendo inalterata la propria autonomia. Dette forme aggregative avranno natura privatistica ed agiranno in totale trasparenza ed imparzialità ed avranno funzioni di:
 Promozione e qualificazione delle attività professionali rappresentate;
 Divulgazione delle informazioni e delle conoscenze connesse;
 Rappresentanza delle istanze comuni nelle opportune sedi politiche ed istituzionali;
 Controllo dell’operato delle singole Associazioni al fine del verificare il rispetto e la congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio delle attività e dei codici di condotta definiti dalle Associazioni medesime.
VIII. Autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’Associazione come marchio o attestato di qualità o di qualificazione dei propri servizi, osservando tutte le prescrizioni imposte dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n°59. Ai sensi dell’art. 5, comma 2 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013, l’Associazione provvederà a rendere conoscibili anche i seguenti elementi:
 Codice di condotta che preveda sanzioni graduate in relazione alle violazioni eventualmente poste in essere;
 Elenco degli iscritti, aggiornato con cadenza annuale;
 Sedi presenti sul territorio nazionale, in almeno 3 Regioni;
 Presenza di un’adeguata struttura tecnico scientifica dedicata alla formazione permanente dei propri associati, in forma diretta o indiretta;
 Eventuale possesso di un sistema certificato di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
 Garanzie attivate a tutela degli utenti, in particolare riguardo ai recapiti ed alle modalità di accesso allo Sportello per i Consumatori ai sensi dell’art.2, comma 4 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013.
 Curare il proprio inserimento nell’elenco di cui al comma 7, art.2 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013 e pubblicare sul proprio sito web, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, tutti gli elementi informativi ritenuti utili per i consumatori, in ossequio a criteri di correttezza, trasparenza e veridicità.”

TITOLO II
SOCI

Art. 4 -Soci
Possono aderire all’Associazione tutte le aziende, le associazioni, gli enti (commerciali e non) e le persone fisiche che svolgono attività di consulenza, formazione e/o insegnamento, e che possano partecipare, per professionalità e competenze, formazione o perché necessitino dei servizi loro offerti, alla vita dell’Associazione stessa.
Gli aderenti devono formalizzare la propria richiesta in forma scritta ed attestare contestualmente il pagamento della quota di iscrizione prevista.
I soci si distinguono in:
Soci Fondatori: sono coloro i quali hanno sottoscritto l’Atto costitutivo dell’Associazione;
Soci Ordinari: sono persone fisiche e legali rappresentanti, con competenze specifiche previste dal presente statuto al precedente art. 3, gli stessi sono nominati dalle organizzazioni regionali in qualità di rappresentanti territoriali regionali e al fine di garantire la massima rappresentatività e trasparenza presso le sedi nazionali;
Soci Onorari: sono coloro che, per particolari meriti, vengono ammessi all’Associazione su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale;
Soci Aderenti: sono coloro che condividono i principi ispiratori e gli scopi dell’Associazione limitandosi alla fruizione in tutto o in parte dei servizi proposti dall’Associazione; a questa categoria appartengono coloro i quali ricevano risposta positiva alla propria domanda di adesione all’Associazione da parte del Consiglio Direttivo di competenza territoriale e sono iscritti nel registro dei soci dell’associazione zonale di riferimento.
A tutti compete diritto di voto e sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

Art. 5 – Ammissione dei Soci
Le persone fisiche, aventi i requisiti di cui al precedente articolo, devono presentare apposita richiesta di ammissione.
Gli operatori economici devono allegare copia della Visura Camerale o in difetto Atto costitutivo e statuto alla domanda di ammissione.
Le domande di adesione devono prevedere l’impegno ad accettare quanto disposto dal presente Statuto e vanno presentate alle Sedi ERSAF territoriali di competenza.
La decisione di ammissione a Socio, pertanto, spetta alla Sede ERSAF territoriale competente.
La domanda di ammissione di Organismi ed Associazioni di livello regionale e nazionale va, invece, indirizzata all’ERSAF NAZIONALE e ratificata dal Consiglio di Presidenza il quale delibera a firma congiunta del Presidente Nazionale e dal suo Vice, entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 6 – Diritti dei Soci
I Soci ordinari dell’ERSAF hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni dell’associazione e di manifestare liberamente e responsabilmente il proprio pensiero e diritto di critica con la parola nell’ambito degli Organismi statutari, sempre nel pieno rispetto degli interessi, dell’identità storica e dell’immagine dell’ERSAF.
L’ERSAF si obbliga a garantire al Socio ordinario iscritto il diritto di partecipazione alla vita dell’Organizzazione, anche attraverso l’informazione sull’attività svolta.
I Soci onorari partecipano alla vita politica dell’Organizzazione fornendo agli Organi decisionali il loro supporto consultivo, nelle forme che verranno richieste dall’Ufficio di Presidenza.

Art. 7 – Doveri dei Soci
I Soci ordinari dell’ERSAF partecipano all’attività di organizzazione, alla vita democratica dell’Organizzazione e contribuiscono al finanziamento della stessa con le quote associative, attenendosi alle norme dello Statuto e alle disposizioni deliberate dagli Organi.
I Soci devono comportarsi in modo leale e rispettoso nei confronti degli altri Soci e dell’Organizzazione tutta, rispettandone i valori, gli interessi e le prerogative statutarie, in ossequio anche a quanto previsto dai principi contenuti nel Codice Etico e Codice Deontologico.
Fermi i principi di cui al successivo art.10, i Soci sono tenuti a conformare la propria condotta pubblica alle indefettibili esigenze di unitarietà di indirizzo dell’attività dell’Organizzazione e di coesione territoriale della stessa, atteso che la difformità del singolo rispetto alle disposizioni statutarie e agli indirizzi politici e organizzativi decisi dagli Organi nazionali può integrare gli estremi di fattispecie sanzionabili con provvedimento di cui al successivo art.8.

Art. 8
Recesso, richiamo, sospensione, decadenza e radiazione del Socio e/o Dirigente
Cessa di far parte dell’ERSAF il Socio che abbia presentato domanda di recesso.
Perde la qualifica di Socio chi non osserva l’obbligo di rinnovare la tessera annuale, o è moroso nel pagamento.
È punibile con sanzione disciplinare il Socio e/o dirigente che si renda artefice di:
a) addebiti, abusi e mancanze;
b) azioni contrarie ai doveri associativi, agli interessi generali dell’Associazione, agli indirizzi politici e organizzativi decisi dagli Organi Nazionali o che costituiscano impedimento all’attuazione di Progetti, politiche ed interessi organizzativi e di sviluppo delle Strutture, ovvero di fatti deontologicamente non corretti.
È possibile irrogare sanzioni disciplinari, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della mancanza, determinate anche in ragione di:

1) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
2) danno arrecato all’Associazione, agli utenti e a terzi;
3) responsabilità derivanti dal ruolo istituzionale ricoperto dal Socio all’interno dell’Associazione;
4) rilevanza della violazione di norme o regolamenti;
5) eventuale reiterazione di comportamenti sanzionabili.
L’Organo competente a deliberare il provvedimento è il Comitato Etico. Quando se ne ravvisi la necessita e/o l’urgenza, il provvedimento è assunto dal Consiglio di Presidenza Nazionale, che sottoporrà a ratifica la propria determina nella prima riunione utile dell’Assemblea dei Soci.
Le sanzioni irrogabili sono:
I. il richiamo, con il quale il Socio, e/o il dirigente, viene informato per iscritto che la sua condotta non è stata conforme alle norme statutarie, con invito a volere esprimere il proprio ravvedimento ed impegno ad astenersi dal compiere altre infrazioni: può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che il Socio non commetta altre infrazioni;
II. la sospensione, con la quale il Socio, e/o il dirigente, viene escluso temporaneamente dall’esercizio delle prerogative e dei poteri del Socio, anche con riferimento alle cariche statutarie, nazionali e/o territoriali, eventualmente ricoperte e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e responsabilità gravi, o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sanzione del solo richiamo;
III. la decadenza, con la quale il Socio, e/o il dirigente, viene escluso dall’Organizzazione, anche con riferimento alle cariche statutarie, nazionali e/o territoriali eventualmente ricoperte, ed è inflitta per violazioni tali da impedire la permanenza del Socio e/o il dirigente stesso nell’ERSAF;
IV. la radiazione, con la quale il Socio, e/o il dirigente, viene escluso definitivamente dall’ERSAF, anche con riferimento alle cariche statutarie, nazionali e/o territoriali, eventualmente ricoperte: essa impedisce la successiva iscrizione all’Unione, salvo delibera di assenso del Consiglio Direttivo. Si tratta di una sanzione inflitta per violazioni molto gravi, che rendono definitiva l’incompatibilità della permanenza del Socio e/o del dirigente nell’ERSAF.
Nel rispetto dei principi statutari su cui si basa la vita democratica dell’Organizzazione, non possono essere componenti degli Organi Nazionali – o decadono immediatamente – coloro che incorrano in una delle fattispecie di cui al presente articolo.
Ai fini dell’adozione di uno dei provvedimenti di cui al presente articolo, il Consiglio di Presidenza può acquisire un resoconto da parte del dirigente sovraordinato al Socio (o ai Soci in questione), il quale è tenuto a dare riscontro scritto nei termini richiesti entro le 48 ore dalla richiesta ufficiale.
Contro la decisione di sospensione o i provvedimenti disciplinari può essere proposto, entro i 15 gg. successivi alla comunicazione, il ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale che valuterà l’istanza al fine di convocare una seduta dell’Assemblea Nazionale dei Soci che tratterà la richiesta e delibererà sull’istanza del socio. In ogni caso, il ricorso non sospende l’efficacia del provvedimento sanzionatorio di sospensione.

Art. 9 – Votazioni
Le votazioni che riguardano organismi e persone avvengono a maggioranza. Prevalgono le liste o i singoli che hanno riportato il maggior numero di voti. Le votazioni saranno a scrutinio segreto qualora siano richieste dal 50% più uno dei presenti aventi diritto al voto, per voto palese negli altri casi.

Art. 10 – Democrazia Sindacale
La vita democratica dell’ERSAF si basa sui seguenti principi:
la garanzia della massima partecipazione personale di ogni Socio e/o iscritto in modo egualitario a tutti gli altri Soci;
l’uso di regole certe per la formulazione delle decisioni dell’ERSAF ai vari livelli;
la periodicità delle riunioni assembleari dei Soci e degli Organi delle strutture;
la tutela delle minoranze e la salvaguardia della pari dignità delle opinioni a confronto, prima delle decisioni e in occasione dell’Assemblea dei Soci;
la trasparenza amministrativa di atti e processi dell’Organizzazione, che ogni dirigente e Socio è tenuto ad assicurare commisuratamente al proprio ruolo e alla propria attività;
lo svolgimento delle Assemblee Nazionali dei soci ogni anno, salvo decisioni degli Organismi dirigenti che ne prevedano l’anticipazione o la posticipazione entro sei mesi;
la selezione dei quadri dirigenti sulla base di principi meritocratici;
la coesione territoriale, in una logica di costante raccordo tra Organi centrali e Strutture periferiche, così come tra queste ultime stesse.

TITOLO III
ORGANI SOCIALI

Art. 11 -Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
I. L’Assemblea Nazionale dei Soci
II. Il Consiglio Direttivo Nazionale
III. Il Consiglio di Presidenza Nazionale
IV. Il Presidente
V. Il Vice Presidente
VI. Il Segretario Generale
VII. Il Tesoriere
VIII. Organismi collaterali
IX. La Consulta Economica
X. Consulta dei Coordinatori Regionali

Art. 12 -Assemblea Nazionale dei Soci
L’Assemblea Nazionale dei Soci è il massimo organo deliberante dell’ERSAF ed è formata da tutti gli associati di derivazione nazionale:
I. Soci Fondatori – Soci Presenti in sede di atto costitutivo;
II. Soci Ordinari – Soci delegati dalle rappresentanze territoriali;
III. Soci Onorari – Soci nominati per meriti specifici;
È regolarmente insediato in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto.
In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza semplice.
L’Assemblea Nazionale dei Soci si svolge in via ordinaria ogni anno, in via straordinaria quando ne facciano richiesta i 2/3 dei membri in carica del Consiglio Direttivo Nazionale. La richiesta deve precisare l’O.d.G. dei lavori e le motivazioni all’origine della convocazione del Congresso straordinario.
L’Assemblea Nazionale dei Soci è convocata per:
Le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale dei Soci sono assunte a maggioranza dei presenti.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i soci aventi diritto di voto della medesima in regola con la quota associativa alla data dell’avviso di convocazione.
L’Assemblea indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
a) Approva il bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
b) Elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale e suo Presidente;
c) Delibera le modifiche al Codice Deontologico e al Codice Etico;
d) Approva lo Statuto e le sue modificazioni.
e) Delibera la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
f) Delibera in merito ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre all’Assemblea.
g) Eleggere i componenti del Comitato Etico e determinare il numero dei suoi membri;
h) Delibera lo scioglimento dell’ERSAF;
i) Si esprime sui ricorsi pronunciati dai soci.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo quando questo lo ritenga necessario.
Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati, mentre quelle relative allo scioglimento dell’Associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati.
L’Assemblea è convocata, almeno 5 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, contenente l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione, mediante lettera, telefax, posta elettronica o in caso di urgenza mediante l’invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di comunicazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati, almeno cinque giorni prima mediante affissione presso la bacheca istituita in sede sociale.
Ogni socio impedito a partecipare all’Assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio però non può ricevere più di tre deleghe. Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti direttamente la sua persona.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale ed in sua assenza dal Vice Presidente Nazionale; le deliberazioni dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
Le delibere di nomina dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente e dei Vice presidenti devono avvenire con scrutinio segreto.

Art. 13 -Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo organo deliberante tra le Assemblee Nazionali dei Soci,
L’Associazione è amministrata dal un Consiglio Direttivo che è l’organo direttivo permanente dell’Associazione. Esso è composto da un numero di membri non inferiore a tre (3) e ad esso spettano poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Le cariche sociali sono tutte a titolo gratuito salvo il diritto ad un rimborso spese se deliberato dall’Assemblea dei soci.
Almeno 2/3 dei suoi membri deve essere riservato ai soci fondatori se esistenti in carica; i componenti rimanenti possono essere nominati tra tutti gli altri associati.
Nel caso in cui, durante il mandato, venissero a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio, il Consiglio Direttivo Nazionale coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti i quali rimarranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo Nazionale che li ha cooptati.
Qualora venissero a mancare i 2/3 dei membri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.
In particolare il Consiglio Direttivo provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione ed inoltre provvede a:
a) Nominare, tra i propri membri, il Presidente ed il Vicepresidente, qualora questi ultimi non siano già stati nominati dall’Assemblea dei soci;
b) Nominare l’eventuale Segretario Generale;
c) Nominare l’eventuale Tesoriere;
d) Nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico di cui fa sempre parte come membro il Presidente;
e) Redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea Nazionale dei Soci; delibera il piano di attività dell’Associazione e formula proposte in ordine alla gestione della stessa;
f) Predisporre lo schema di bilancio;
g) Pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
h) Redigere tutti i regolamenti interni ed, in particolare, il regolamento delle sedi territoriali;
i) Fissare la quota annuale di adesione all’Associazione;
j) Valutare le istanze dei soci inerenti a provvedimenti disciplinari qualora meritevoli di trattazione in sede di Assemblea Nazionale dei Soci;
k) redige ed approva il Regolamento di funzionamento della Consulta Economica;
l) Decidere sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Le riunioni vengono convocate dal Presidente. Le deliberazioni consiliari avranno validità con la maggioranza dei membri presenti. Il voto del Presidente vale doppio.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato almeno cinque (5) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, fax o posta elettronica o, in caso di urgenza, mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale deve riunirsi almeno due volte l’anno o su proposta del Presidente o di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso, per l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai quali spetta un solo voto. Di ogni riunione va redatto apposito verbale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un segretario anche fra estranei e redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo Nazionale può inoltre istituire al suo interno commissioni di studio e gruppi di lavoro affidando loro particolari incarichi atti a migliorare il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 14 – Il Consiglio di Presidenza Nazionale:
Il Consiglio di Presidenza Nazionale è composto da 3 membri. Sono membri di diritto il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente il Segretario Generale.
il Consiglio di Presidenza che si riunisce ogni qual volta ritenuto necessario da uno dei suoi componenti per esaminare e deliberare in ordine all’attività ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Il Consiglio di Presidenza:
a) attua i compiti e le deleghe ad esso affidate dallo Statuto e dal Consiglio Direttivo Nazionale;
b) prende atto della costituzione delle nuove Sedi ERSAF regionali, provinciali e zonali e ne ratifica il riconoscimento quali autonome articolazioni territoriali e funzionali;
c) supporta il Presidente nella redazione dell’ordine del giorno del Consiglio Direttivo Nazionale;
d) sovraintende allo svolgimento delle attività dell’ERSAF e degli Organismi collaterali e ne verifica l’attuazione in ragione degli obiettivi perseguiti e della modalità di esecuzione dei rispettivi ambiti di competenza;
e) approva preventivamente le bozze degli Statuti degli Enti e/o Organismi collaterali e promuove l’adeguamento di quelli vigenti, qualora ricorrano fondati motivi;
f) delibera su argomenti o atti di particolare rilevanza, che rivestono carattere di urgenza, e che saranno sottoposti a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo Nazionale, al fine di assicurare la funzionalità dell’ERSAF in caso di eccezionalità e straordinarietà, assumendo i poteri stessi del Consiglio Direttivo Nazionale;
g) delibera con esecutività immediata il commissariamento di una Struttura ERSAF Territoriale;
h) propone e delibera su assunzioni, trasformazioni, distacchi, licenziamenti ed assunzioni di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente, collaboratori, associati in partecipazione, funzionari e dirigenti, da ratificare alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo Nazionale;
i) indìce le Assemblee dei Soci delle sedi territoriali, qualora siano inadempienti o si renda necessario per casi di particolare gravità sotto il profilo statutario.
Inoltre il Consiglio di Presidenza è incaricato delle seguenti funzioni esecutive:
a) deliberare le modalità di finanziamento alle Organizzazioni Regionali, Provinciali e Territoriali presenti sul territorio nazionale per le attività svolte;
b) proporre agli Enti Collaterali le modalità di finanziamento alle Strutture territoriali per le attività svolte;
c) attuare i deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale;
d) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e/o Organi Esecutivi di Enti e di Organismi collaterali di cui al successivo art. 19 e costituendi, assicurando la presenza di almeno un membro appartenente al Consiglio Direttivo Nazionale;
e) nominare i membri della Consulta Economica di cui all’art. 20;
f) approvare preventivamente i regolamenti e le convenzioni relative all’organizzazione amministrativa e finanziaria dell’ERSAF;
g) deliberare sull’eventuale adesione dell’ERSAF ad Organismi nazionali ed internazionali;
h) assumere tutti i provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 8 dello Statuto con esecutività immediata;
i) deliberare o ratificare la costituzione e/o la partecipazione da parte dell’ERSAF ad Organismi associativi, nonché le modalità di partecipazione ad iniziative di natura economica, finanziaria, fideiussoria, etc.…;
j) delibera sull’acquisizioni di beni;
k) delibera sulla creazione di strutture territoriali;
l) delegare al Presidente Nazionale la facoltà di effettuare e sottoscrivere operazioni immobiliari, fideiussorie e finanziarie nell’interesse dell’Organizzazione;
m) determinare la misura dell’indennità di carica e del gettone di presenza spettante ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, del Consiglio di Presidenza Nazionale, nonché al Presidente Nazionale, al Vicepresidente Nazionale ed eventualmente al Segretario Generale se nominato, oltre al compenso dei Sindaci;
n) deliberare sul rendiconto finanziario annuale preventivo, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
o) deliberare sul rendiconto finanziario annuale consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, per sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea Nazionale dei Soci entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

Art.15 – Il Presidente
Il Presidente ha il compito di:
a) presiedere il Consiglio Direttivo Nazionale nonché l’Assemblea Nazionale dei Soci ed il Consiglio di Presidenza, coordinandone i lavori.
b) nomina all’occorrenza un segretario/tecnico anche esterno all’Organizzazione, scegliendolo tra persone di comprovata capacità ed esperienza, con funzioni consultive e di supporto all’espletamento dei compiti del Presidente e di assistenza alle riunioni degli Organi collegiali, altresì provvede a forme di controllo sulla legittimità e sulla regolarità degli atti;
c) assicura l’unitarietà di indirizzo dell’attività dell’Organizzazione;
d) attua i deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale e del Consiglio di Presidenza Nazionale;
e) sovrintende al buon funzionamento dell’Unione e degli Organismi collaterali che riunisce periodicamente;
f) definisce la linea politica, sovraintendendo e coordinando la gestione della comunicazione dell’ERSAF e degli Enti Collaterali ed il tenore dello stile comunicativo;
g) è membro effettivo della Consulta dei Coordinatori Regionali;
h) adotta, inoltre, ogni iniziativa necessaria a dare operativa esecuzione alle decisioni degli Organi deliberanti.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e dei Consigli; coordina le attività dell’Associazione; firma ogni atto autorizzato dai Consigli.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano direttamente al Vice Presidente.

Art. 16 – Il Vice Presidente
Il Vicepresidente Nazionale eletto sostituisce il Presidente Nazionale in caso di sua assenza o impedimento e ne coadiuva l’operato.

Art. 17 – Il Segretario Generale
Al Segretario Generale, se nominato, compete la tenuta degli atti e l’esecuzione delle delibere assunte dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo Nazionale e dal Consiglio di Presidenza.
Il Segretario Generale ha il compito di:
a) sovrintendere alla stesura del rendiconto annuale consuntivo delle entrate e delle uscite e del preventivo di spesa da sottoporre all’esame del Consiglio di Presidenza Nazionale, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno;
b) relazionare sull’attività amministrativa dell’ERSAF;
c) predisporre i mandati di pagamento, verificata la legittimità e la congruità della spesa;
d) attendere alla gestione amministrativa dell’ERSAF.

Qualora non venga nominato, i compiti a lui attribuiti vengono svolti dal Presidente o dal Vice Presidente.

Art. 18 – Il Tesoriere
Il Tesoriere, ove nominato, avrà il compito di curare ogni aspetto amministrativo, economico e contabile dell’Associazione in costante raccordo con il Presidente.

Art. 19 – Organismi collaterali
L’ERSAF può, inoltre, nel rispetto delle norme del presente Statuto, promuovere la costituzione di altri Organismi collaterali.
Gli Statuti degli Organismi collaterali dell’ERSAF non devono contenere norme in contrasto con il presente Statuto.
Il Consiglio di Presidenza Nazionale ha la funzione di vigilanza sugli Organismi collaterali e fa obbligo agli stessi di adeguare i propri Statuti allo Statuto dell’ERSAF, assegnando loro un congruo tempo per la regolarizzazione.
L’ERSAF può sottoscrivere accordi con terze Organizzazioni, che acquisiscono lo status e le prerogative degli Enti Collaterali di cui al presente articolo solo qualora lo Statuto della nuova Organizzazione sia stato adeguato alle norme statutarie dell’ERSAF, che dovrà comunque avere il controllo e la rappresentatività negli Organi decisionali.

Art. 20 – La Consulta Economica
Al fine di promuovere iniziative di politica economica in materia di formazione viene istituita la Consulta Economica, quale organo consultivo dell’Organizzazione sindacale.
Spettano alla Consulta Economica i seguenti compiti e funzioni:
a) formulare proposte di programma, progetti e quant’altro si ritenga utile in materia di politica economica;
b) promuovere e coordinare l’attività nelle filiere di erogazione servizi di formazioni ed istruzione e di tutti i soggetti che svolgono funzioni specifiche all’interno delle stesse;
c) promuovere e coordinare organizzazioni, unioni ed associazioni di imprese;
d) promuovere e coordinare iniziative volte alla diffusione internazionale;
e) promuovere e coordinare studi ed iniziative volte a valorizzare e riequilibrare il rapporto tra i prodotti formativi e la loro armonizzazione nei mercati nazionali ed internazionali.
La Consulta è costituita da un Coordinatore e un suo Vice, nominati dal Consiglio di Presidenza Nazionale, nonché da massimo due rappresentanti per Regione, nominati da ciascun Coordinamento Regionale ERSAF in relazione alle filiere produttive prevalenti del loro ambito territoriale, a fronte di qualsiasi iniziativa che abbia copertura economica.
Il Consiglio Direttivo Nazionale redige ed approva il Regolamento di funzionamento della Consulta Economica.

Art. 21 – Consulta dei Coordinatori Regionali
La Consulta dei Coordinatori Regionali è l’organo consultivo dell’Organizzazione sindacale che, al fine di promuovere iniziative di carattere politico in materia di formazione ed istruzione, coordina, monitora e consulta i vari Coordinamenti Regionali.
La Consulta è composta dai Coordinatori Regionali e dal Presidente Nazionale, o da un suo delegato, che ne cura la convocazione e relaziona al Consiglio di Presidenza Nazionale in merito all’avanzamento dei lavori della Consulta.
La Consulta:
esercita funzioni di tipo consultivo, formulando giudizi e/o valutazioni indirizzati al Consiglio di Presidenza Nazionale, per una più stretta connessione tra l’ERSAF Nazionale e le Strutture regionali finalizzata ai percorsi di crescita, innovazione ed apertura internazionale;
promuove modelli e strategie di “audit” e monitoraggio sull’attività delle Strutture periferiche, da sottoporre al Consiglio di Presidenza Nazionale;
contribuisce all’elaborazione di pareri, proposte di Legge e Regolamenti che interessino il mondo della Formazione della Istruzione ed Orientamento promossi dall’ERSAF Nazionale;
coopera con gli Enti e con gli Organismi collaterali, esistenti e costituendi, che ai vari livelli sono coinvolti nella definizione degli interventi di politica formativa e di orientamento scolastico, professionale e formativo per la tutela dell’istruzione e la formazione;
propone incontri e dibattiti pubblici di informazione e formazione sui temi attinenti alle politiche formative;
fornisce impulso ed eventuale supporto all’ERSAF Nazionale, al fine di effettuare studi ed indagini conoscitive sulla situazione del mercato della formazione nel territorio nazionale;
promuove la stesura di protocolli organizzativi e procedure comuni per i Coordinamenti Regionali.
Alle riunioni partecipano i componenti della Consulta che, in caso di impedimento, possono delegare in loro vece un membro del Coordinamento Regionale.
L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno sette giorni prima della data della riunione ed indicare il giorno, l’ora, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e gli argomenti da trattare.
L’avviso di convocazione dovrà essere spedito a mezzo PEC.
La Consulta è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti più uno con diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto di voto presenti.
La Consulta è presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato.
Di ogni riunione viene redatto il verbale da uno dei componenti, nominato a maggioranza dalla Consulta, che lo deve sottoscrivere unitamente al Presidente Nazionale o ad un suo delegato. Il verbale deve essere approvato dalla Consulta nella riunione successiva.
Allo scopo di favorire la più ampia partecipazione, la Consulta si può riunire anche in luoghi diversi dalla Sede legale dell’ERSAF Nazionale, purché in Italia.
Le deliberazioni della Consulta sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
I componenti della Consulta cessano dalla carica esclusivamente con la perdita del ruolo di Coordinatore Regionale.

Art. 22 – Durata delle cariche
I componenti degli Organi statutari, i componenti di tutti gli Organismi collaterali, la Consulta dei Coordinatori Regionali, i componenti degli Organi Regionali, i componenti degli Organi Provinciali, i componenti degli Organi Zonali, ad esclusione dell’Assemblea degli iscritti, durano in carica quattro anni e devono comunque essere riconfermati dai rispettivi Organi elettivi entro 6 mesi dalla scadenza.

Art. 23 – Decadenza
Il componente di un Organo statutario di cui al precedente art. 11 decade qualora:
non partecipi per tre volte consecutive alla riunione dell’Organo senza darne giustificazione;
faccia parte di qualsiasi Organo e/o organismo di altra Organizzazione concorrenziale con l’ERSAF e con i suoi Enti Collaterali;
utilizzi le strutture, le funzioni, i loghi dell’ERSAF e degli Enti Collaterali per attività avulse da quelle istituzionali e/o di natura privatistica, che non prevedano la diretta partecipazione maggioritaria dell’ERSAF.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Presidenza Nazionale.

Art. 24 – Cooptazione
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione assunta dal 50% più uno dei presenti aventi diritto al voto, nuovi membri al posto di quelli che siano venuti a mancare, o che si siano dimessi, o siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari.

Art. 25 – Comunicazione istituzionale
La Presidenza Nazionale dell’ERSAF può deliberare la comunicazione degli organi di informazione dell’Ente di Ricerca Scientifica ed Alta Formazione.
Gli Organi ufficiali di comunicazione dell’Unione sono i seguenti:
1) tutti i siti web con dominio ersaf.it
2) sito web www.agevolazionismart.it
I profili Facebook istituzionali sono:
1) EnteDiRicercaScientificaEdAltaFormazione.
2) I Poli di Ricerca e Studi Universitari ERSAF
È vietata, alle Strutture di servizio, l’apertura di nuovi canali tematici sui social senza previa autorizzazione da parte della Presidenza Nazionale.
Il tenore della comunicazione e la veicolazione di contenuti da parte di siti e profili social afferenti a Sedi territoriali e a Strutture di servizio devono essere preventivamente concordati con la Presidenza Nazionale dell’ERSAF, che conserva la facoltà di controllare il rispetto dei vincoli statutari, nonché il potere di comminare eventuali sanzioni ai trasgressori.

Art. 26 – Logo
Il logo dell’Ente di Ricerca Scientifica ed Alta Formazione è costituito da uno scudo di colore arancio e blu con all’interno simbolo di un microscopio blu sovrastato dalla parte frontale stilizzata di un tempio greco formato da 4 colonne, un architrave, timpano, fregio e frontone di colore blu. Al di sotto dello scudo un drappo color blu a gradiente sfumato con la dicitura ERSAF in bianco, il tutto è circondato da una corona di foglie di alloro di colore blu.
Alleghiamo copia del logo ERSAF

 

Non sono ammesse altre versioni o modifiche dei colori originari.
È fatto divieto alle Strutture territoriali dell’ERSAF, ai Dirigenti e/o dipendenti, di utilizzo del logo ERSAF e di quello degli Enti Collaterali per scopi diversi da quelli istituzionali.
È fatto divieto, inoltre, di utilizzo del logo ERSAF per attività e Strutture di servizio che non rientrano nella titolarità dell’ERSAF.
Tutte le Strutture periferiche che intendessero utilizzare il logo dell’ERSAF per promuovere (a mezzo stampa, web e video) iniziative quali congressi, convegni, conferenze, seminari, workshop e altre manifestazioni di carattere culturale e sociale, i cui fini siano rispondenti agli scopi istituzionali dell’ERSAF, dovranno inviare apposita richiesta di patrocinio e di concessione del logo alla Sede legale dell’ERSAF, la quale dovrà prestare proprio consenso entro 3 (tre) gg. dalla ricezione della stessa, decorsi i quali varrà il cosiddetto “silenzio assenso”.

Art. 27 – Privacy
L’ERSAF, in persona del proprio legale rappresentante, è il titolare del trattamento dei dati degli associati e/o assistiti. L’ERSAF prevede di adottare ed integrare adeguate misura di sicurezza per garantire il rispetto della normativa in materia del trattamento dei dati, attivando strumenti di controllo anche nei confronti degli Enti Collaterali e delle Strutture territoriali, affinché anche esse si adoperino in tal senso.

TITOLO IV
STRUTTURE ED ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 28 – Strutture periferiche
L’ERSAF si articola attraverso la costituzione di Organismi in ambito regionale, provinciale e/o zonale.
Organi regionali sono il Coordinamento Regionale, il Consiglio Regionale, il Comitato Esecutivo Regionale ed il Coordinatore Regionale.
Le aree metropolitane sono assimilate ad ambiti provinciali di pari livello statutario e sono autonome e distinte sotto il profilo politico, giuridico, amministrativo e contabile.
Organi provinciali sono il Congresso Provinciale, il Consiglio Provinciale, il Comitato Esecutivo Provinciale, il Presidente Provinciale ed il Vicepresidente Provinciale.
Organi zonali sono l’Assemblea degli Iscritti, il Comitato Zonale, il Presidente Zonale ed il Vicepresidente Zonale.
Gli Organi, provinciali e/o zonali, sono rappresentati dai rispettivi Presidenti che detengono la rappresentanza legale.
La costituzione di una Sede provinciale è soggetta all’approvazione del Consiglio di Presidenza Nazionale.
La costituzione di una Sede zonale è soggetta all’approvazione del Consiglio di Presidenza Nazionale, previa autorizzazione della Sede Provinciale competente.
In deroga alle disposizioni di cui sopra, qualora vi siano giustificate motivazioni, il Consiglio di Presidenza Nazionale può disporre l’approvazione della costituzione di una Sede zonale anche in assenza di consenso da parte della Sede Provinciale competente.
I Coordinatori Regionali ed i Presidenti provinciali e/o zonali curano l’informazione e promuovono nell’ambito territoriale la politica nazionale dell’ERSAF.

Art. 29 – Autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale
Le Strutture periferiche dell’ERSAF, ai vari livelli, sono Organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi e, pertanto, strutture diverse che non rispondono delle obbligazioni assunte da altre Strutture o dall’ERSAF Nazionale e viceversa.
Le Associazioni aderenti, le Società e gli Enti promossi e/o di emanazione dell’ERSAF, gli Organismi periferici dell’ERSAF, o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a carico dell’ERSAF Nazionale, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse obbligazioni per qualsiasi motivo e, in particolare, per il vincolo associativo all’ERSAF.
Resta inteso che, per tutti i rapporti di natura patrimoniale intercorrenti con terzi (per es. fornitori, personale, collaborazioni autonome, etc.), è fatto espresso obbligo ai responsabili di detti Organismi periferici di esibire copia dello Statuto a terzi, che ne devono prendere visione per iscritto.
In difetto di ciò, e ove mai fosse chiamata a rispondere di tali obbligazioni l’ERSAF Nazionale, quest’ultima potrà rivalersi direttamente nei confronti delle persone fisiche responsabili delle Strutture ai vari livelli.

Art. 30 – Commissariamento
Nel caso in cui ricorrano gravi e provate irregolarità economiche, gestionali ed organizzative nell’amministrazione, oppure palesi e gravi violazioni dello Statuto, o infine un rischio imminente di pregiudizio all’esistenza stessa della Sede e/o di danno all’Organizzazione, il Consiglio di Presidenza Nazionale ha facoltà di deliberare lo scioglimento degli Organi direttivi delle Strutture periferiche e di nominare un Commissario.
Tale decisione è inappellabile. Il mandato del Commissario ha la durata di sei mesi ed ha il compito specifico di indire nuove elezioni degli Organi.

Art. 31 – Il Coordinamento Regionale
Il Coordinamento Regionale è il livello di governo dell’ERSAF sul territorio e, pertanto, centrale in tutte le sue dinamiche e decisioni di carattere politico ed organizzativo dell’Associazione nel territorio della Regione di riferimento.
È la sede di ricerca e di elaborazione della politica sindacale, delle politiche settoriali, territoriali e sociali di carattere regionale.
È autonomo ad ogni effetto di legge, sotto il profilo patrimoniale, giuridico, amministrativo, finanziario e contabile.
Sono Organi del Coordinamento Regionale:
I. il Consiglio Regionale
II. il Comitato Esecutivo Regionale
III. il Coordinatore Regionale.
Al Coordinamento Regionale compete:
a) la gestione dei rapporti ed il confronto con l’Ente Regione sui temi di competenza istituzionale, sulle piattaforme e rivendicazioni di categoria che investono responsabilità istituzionali e politiche dell’Ente Regione;
b) la verifica dei requisiti e della funzionalità amministrativa, con esclusione della sfera economico-gestionale, delle Strutture provinciali e zonali, nonché i compiti di coordinamento ed orientamento delle politiche organizzative delle stesse, oltre alla gestione e risoluzione di tutte di problematiche tra le Sedi periferiche;
c) la promozione delle attività di formazione ed informazione sui temi che riguardano le Aziende che operano nel comparto formazione;
d) la promozione e divulgazione delle necessarie informazioni in ordine alle attività ed ai servizi erogati dall’ERSAF e dagli Enti, Associazioni e Società da essa promossi o costituiti;
e) la promozione dell’affiliazione, tramite tesseramento all’ERSAF, da parte di lavoratori autonomi, imprenditori e pensionati;
f) lo sviluppo organizzativo e politico-sindacale dell’ERSAF.
In esecuzione delle attività di cui sopra, il Coordinamento Regionale è tenuto a:
1) predisporre, entro il 30 novembre di ciascun anno, una relazione programmatica in ordine alle attività da svolgere nell’anno seguente, da sottoporre all’esame ed approvazione dell’ERSAF Nazionale;
2) recepire, verificare e promuovere le indicazioni di natura politico-sindacale e programmatica, che perverranno dall’ERSAF Territoriali al fine di incentivare lo sviluppo dell’ERSAF e dei propri Enti collaterali;
3) interloquire con i livelli regionali delle Istituzioni Pubbliche, al fine di coltivare con le stesse un dialogo costante e produttivo di raccordo con le istanze territoriali;
4) partecipare ai Tavoli tecnici con le realtà istituzionali, imprenditoriali e sindacali, per incrementare la crescita e lo sviluppo dell’ERSAF, sia a livello locale che nazionale;
5) favorire iniziative di incontro e sviluppo con la realtà economico-produttiva regionale, al fine di intercettare e promuovere le esigenze di assistenza e sviluppo per un incremento dei rapporti con le sedi ERSAF territoriali;
6) vigilare sulle dinamiche tra le ERSAF territoriali, al fine di impedire, ed eventualmente dirimere, l’insorgere di contrasti interni all’Organizzazione, favorendo al contempo progetti di sviluppo sinergetico tra le stesse Sedi, anche attraverso incontri programmatici, sia a livello provinciale che zonale;
7) vigilare sulla condotta posta in essere dagli ERSAF Territoriali ubicate all’interno della propria Regione, ed in particolare sul rispetto delle prescrizioni poste a carico delle stesse dalle Convenzioni sottoscritte con l’ERSAF e con i rispettivi Enti Collaterali, comunicando tempestivamente all’ERSAF Nazionale eventuali violazioni per l’adozione dei conseguenti provvedimenti;
8) vigilare sulle dinamiche politico-sindacali all’interno dell’area regionale, al fine di intercettare possibili azioni ostili nei confronti dell’ERSAF Nazionale e segnalandole, ove ravvisate, per la necessaria verifica ed azione di protezione e difesa;
9) favorire le linee unitarie di sviluppo intraprese dall’ERSAF Nazionale nei rispettivi territori, sia sotto il profilo tecnico-organizzativo che sotto il profilo politico, impegnandosi a mantenere le relazioni, coordinare e fornire supporto alle Strutture territoriali già esistenti, nonché a quelle di nuova costituzione.

Art. 32 – Consiglio Regionale
Il Consiglio Regionale è composto dal Coordinatore Regionale, dai Presidenti Provinciali o da un membro eletto dal Consiglio Provinciale.
Esso si riunisce, in via ordinaria, una volta ogni sei mesi ed in via straordinaria su richiesta di almeno 2/3 dei componenti.
Il Consiglio regionale è convocato, a mezzo PEC, a cura del Coordinatore Regionale, almeno sette giorni prima della data della riunione.
L’avviso di convocazione deve indicare il giorno, l’ora, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e gli argomenti da trattare.
Il Consiglio Regionale è valido in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti con diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto di voto presenti.
Il Consiglio Regionale è presieduto dal Coordinatore Regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicecoordinatore o dal più anziano di età presente.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto: in caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del Coordinatore Regionale.
Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale, sottoscritto dal Coordinatore Regionale, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario nominato, che può anche non essere componente del Consiglio Regionale.
Il Consiglio Regionale adempie ai seguenti compiti:
1) delibera, nell’ambito delle strategie e delle direttive dei Comitati Esecutivi Provinciali di riferimento, le linee e gli orientamenti per perseguire le finalità dell’ERSAF a livello regionale; le delibere a cui essa addiviene saranno sottoposte a ratifica del Comitato Esecutivo Nazionale;
2) elegge il Coordinatore Regionale, la cui nomina viene ratificata dal Consiglio di Presidenza Nazionale;
3) elegge il Comitato Esecutivo Regionale ed il numero dei membri;
4) nomina un Vice-Coordinatore su designazione del Coordinatore Regionale;
5) promuove, attua e coordina ogni attività in favore degli operatori della formazione e dell’istruzione nell’ambito della politica e delle direttive impartite dagli Organi nazionali dell’Associazione;
6) approva ogni anno il rendiconto finanziario, consuntivo e preventivo, del Coordinamento Regionale su proposta del Comitato Esecutivo Regionale, entro e non oltre il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

Art. 33 – Comitato Esecutivo Regionale
Il Comitato Esecutivo Regionale è composto dal Coordinatore Regionale, dal Vice o dai Vice-Coordinatori Regionali nominati, di cui uno vicario, e da uno o tre membri eletti nel proprio seno dal Consiglio Regionale.
Il Comitato Esecutivo Regionale si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno o tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Coordinatore regionale, o quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.
La convocazione deve essere comunicata, a mezzo PEC, ai componenti con almeno sette giorni di preavviso: in caso di urgenza, il termine predetto potrà essere ridotto a tre giorni.
Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto di voto presenti.
Il Comitato Esecutivo Regionale è presieduto dal Coordinatore Regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Coordinatore o dal più anziano di età presente.
Il Comitato Esecutivo Regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Coordinatore Regionale.
Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Coordinatore, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario verbalizzante, che può anche non essere componente del Comitato Esecutivo Regionale.
Il Comitato Esecutivo Regionale:
a) convoca e prepara l’ordine del giorno del Consiglio Regionale;
b) cura l’esecuzione delle norme emanate dal Consiglio di Presidenza Nazionale, riguardanti l’organizzazione, il coordinamento ed il funzionamento degli uffici periferici;
c) predispone il programma annuale delle attività regionali, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale;
d) delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti il Coordinamento Regionale;
e) redige ogni anno il rendiconto dell’attività amministrativa, predisponendo il consuntivo ed il preventivo del Coordinamento Regionale che sottopone all’approvazione del Consiglio Regionale entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno;
f) su proposta del Coordinatore Regionale, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto presenti, può chiedere al Consiglio di Presidenza Nazionale interventi nei riguardi dei Comitati Provinciali, qualora questi operino in contrasto con le direttive regionali e nazionali, oppure in caso di funzionamento irregolare degli Organi.

Art. 34 – Coordinatore Regionale
Il Coordinatore Regionale dell’ERSAF viene designato dal Consiglio Regionale con il voto della maggioranza più uno dei componenti.
Il Coordinatore Regionale dura in carica a norma dell’art.22 del presente Statuto.
Il Coordinatore Regionale fa parte di diritto della Consulta Nazionale dei Coordinatori Regionali, del Consiglio Regionale e del Comitato Esecutivo Regionale.
Il Coordinatore Regionale cessa dalla carica, oltre che per scadenza, nel caso di dimissioni, di revoca del mandato o di sopravvenuta incompatibilità.
Il Coordinatore Regionale:
a) detiene la rappresentanza legale del Coordinamento Regionale a tutti gli effetti di legge;
b) firma gli atti ufficiali;
c) convoca e presiede il Consiglio Regionale ed il Comitato Esecutivo Regionale;
d) può delegare particolari funzioni al Vice-Coordinatore o ad un componente del Comitato Esecutivo Regionale;
e) in caso di impedimento può delegare per iscritto i suoi poteri al Vice-Coordinatore.
Il Coordinatore Regionale, nell’ambito territoriale di competenza:
a) attua, di concerto con il Coordinamento Regionale, le determinazioni proposte dalla Consulta dei Coordinatori Regionali ed approvate dal Consiglio di Presidenza Nazionale;
b) garantisce lo svolgimento delle attività funzionali di “audit” nei confronti delle Sedi provinciali, zonali e comunali;
c) promuove lo sviluppo delle relazioni istituzionali a livello Regionale;
d) coltiva iniziative progettuali per lo sviluppo della rappresentatività sul territorio dell’ERSAF;
e) incentiva lo svolgimento di nuove attività sindacali.

Art. 35 – Riconoscimento della Struttura periferica
Le Strutture di livello provinciale e zonale si costituiscono autonomamente, con piena ed ampia responsabilità, e chiedono il riconoscimento al Consiglio di Presidenza Nazionale, che concede l’approvazione previo consenso della Struttura periferica sovraordinata.
L’approvazione è subordinata all’accettazione e rispetto delle norme del presente Statuto e dei suoi allegati.
Le Strutture periferiche debbono disporre di una sede idonea allo svolgimento delle attività istituzionali e garantire una adeguata rappresentatività, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
Le Sedi territoriali stipulano con l’ERSAF Nazionale e gli Enti Collaterali specifiche Convenzioni per lo svolgimento delle attività sindacali e di assistenza, da erogare sul territorio in favore degli associati, i cui aspetti economici sono disciplinati con l’ERSAF Nazionale, con gli Enti Collaterali, ovvero con le Sedi periferiche sovraordinate. Le Sedi territoriali non possono svolgere attività con Associazioni o Organizzazioni di qualsiasi natura incompatibili e/o in concorrenza con quelle dell’ERSAF, pena la revoca del riconoscimento delle Sedi stesse, fatta salva l’autorizzazione scritta del Consiglio di Presidenza Nazionale.
Il Consiglio di Presidenza Nazionale può revocare il riconoscimento, qualora la Sede perda uno dei requisiti necessari o abbia posto in essere azioni contrarie alle disposizioni del presente Statuto, o comunque foriere di danno all’ERSAF e/o agli Enti Collaterali. Detto provvedimento deve essere ratificato dall’Assemblea Nazionale dei Soci alla prima riunione utile.

Art. 36 – ERSAF Provinciale
La Struttura Provinciale deve costituirsi autonomamente.
L’ERSAF Provinciale è la Struttura, a prevalente carattere organizzativo, dell’Associazione nel territorio, che svolge ed attua le politiche sindacali nell’interesse ed in concerto con l’ERSAF Nazionale. Essa è autonoma, ad ogni effetto di legge, sotto il profilo patrimoniale, giuridico, amministrativo, finanziario e contabile.
Sono organi dell’ERSAF Provinciale:
I. il Congresso Provinciale
II. il Consiglio Provinciale
III. il Comitato Esecutivo Provinciale
IV. il Presidente Provinciale.

Art. 37 – Congresso Provinciale
Il Congresso Provinciale ha luogo in via ordinaria ogni quattro anni, in via straordinaria su richiesta dei 2/3 dei componenti del Consiglio Provinciale, o su delibera motivata del Consiglio di Presidenza Nazionale.
È costituito dai delegati nominati dalle ERSAF Zonali in conformità al Regolamento Organizzativo adottato dall’Assemblea Nazionale dei Soci.
La convocazione deve precisare l’O.d.G. dei lavori e le motivazioni all’origine della convocazione del Congresso Provinciale.
Il Congresso Provinciale è convocato per:
eleggere i delegati al Congresso Nazionale sulla base delle norme emanate dal Consiglio di Presidenza Nazionale;
eleggere i componenti del Consiglio Provinciale e determinare il numero dei suoi membri;
deliberare, a maggioranza dei 2/3 e su proposta motivata lo scioglimento dell’ERSAF Provinciale;
discutere e decidere sui problemi della Provincia nel quadro delle linee della politica formativa dell’Organizzazione a livello Comunitario, Nazionale e Regionale.
Il Congresso provinciale è valido in prima convocazione quando sia presente una maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei componenti con diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto al voto presenti. Le deliberazioni del Congresso Provinciale sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 38 – Consiglio Provinciale
Il Consiglio Provinciale è composto dai membri eletti dal Congresso Provinciale.
Esso si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all’anno ed in via straordinaria su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Consiglio Provinciale è convocato, a cura del Presidente, almeno sette giorni prima della data della riunione: l’avviso della convocazione deve indicare il giorno, l’ora, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno.
Il Consiglio è valido in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti con diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto al voto presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente Provinciale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Provinciale, o dal componente più anziano presente.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente del Consiglio provinciale.
Del Consiglio Provinciale è redatto il verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’assemblea nominato, che può anche non essere componente del Consiglio Provinciale.
Il Consiglio Provinciale:
a) elegge il Presidente Provinciale;
b) elegge il Vicepresidente Provinciale;
c) elegge il Comitato Esecutivo Provinciale e determina il numero dei suoi membri;
d) definisce, nell’ambito territoriale di riferimento, le politiche di tutela e promozione degli operatori e delle imprese nell’esercizio delle attività di formazione ed istruzione;
e) approva il programma annuale presentato dal Comitato Esecutivo Provinciale;
f) revoca il mandato al Presidente Provinciale e/o al Comitato Esecutivo Provinciale, con la presenza di almeno due terzi dei componenti e voto favorevole dei due terzi, aventi diritto di voto, presenti.
g) Entro il 30 aprile di ogni anno approva il rendiconto finanziario, consuntivo e preventivo, dell’Organizzazione Provinciale, il cui progetto è redatto dal Comitato Esecutivo Provinciale.
L’Organizzazione Provinciale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni autonomamente assunte.

Art. 39 – Comitato Esecutivo Provinciale
Il Comitato Esecutivo Provinciale è composto dal Presidente Provinciale, dal Vicepresidente Provinciale e da almeno un membro, eletti in seno al Consiglio Provinciale.
Il Comitato Esecutivo Provinciale dura a norma dell’art.22 del presente Statuto. Si riunisce tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente Provinciale, o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione deve essere comunicata ai componenti del Comitato Esecutivo Provinciale entro sette giorni dalla data della riunione: in caso di urgenza il termine predetto può essere ridotto a tre giorni.
Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto al voto presenti.
Il Comitato Esecutivo Provinciale è presieduto dal Presidente Provinciale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice o dal più anziano di età presente.
Il Comitato Esecutivo Provinciale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto: in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Esecutivo Provinciale adempie ai seguenti compiti:
a) regolamenta le attività ed il funzionamento degli ERSAF zonali di cui al successivo art. 41;
b) convoca e prepara l’ordine del giorno del Consiglio Provinciale;
c) cura l’esecuzione delle norme emanate dal Consiglio di Presidenza Nazionale, riguardanti l’organizzazione, il coordinamento ed il funzionamento delle Sedi periferiche;
d) delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Esecutivo Nazionale e del Coordinamento Regionale, riguardanti l’Organizzazione Provinciale;
e) rilascia il proprio consenso in fase di riconoscimento di una associazione ERSAF zonale nel territorio di competenza;
f) redige, entro il mese di marzo di ogni anno, il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo dell’Organizzazione Provinciale e lo sottopone, con la relazione del Collegio Sindacale ove presente, all’approvazione del Consiglio Provinciale.
Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario che può anche non essere componente del Comitato Esecutivo Provinciale.

Art.40 – Presidente Provinciale
Il Presidente Provinciale è eletto dal Consiglio Provinciale tra i suoi componenti e dura in carica a norma dell’art.24 del presente Statuto. La sua elezione va comunicata agli Organi regionali e nazionali.
Il Presidente Provinciale svolge le seguenti funzioni:
a) ha la rappresentanza legale dell’Organizzazione Provinciale a tutti gli effetti di legge;
b) firma gli atti ufficiali;
c) convoca e presiede il Consiglio Provinciale ed il Comitato Esecutivo Provinciale;
d) può delegare particolari funzioni al Vicepresidente o ad un componente del Comitato Esecutivo Provinciale;
e) può conferire al Vicepresidente la qualifica di vicario, al quale, in caso di impedimento temporaneo, può delegare per iscritto i suoi poteri.
Qualora emergano criticità gestionali e relazionali nel rispettivo ambito territoriale, il Presidente Provinciale – di concerto con il Comitato Esecutivo Provinciale – richiede in via preventiva l’intervento del Coordinatore Regionale. Solo qualora tale intervento non abbia condotto alla risoluzione della problematica, il Presidente Provinciale ha la facoltà di appellarsi al Consiglio di Presidenza Nazionale.

Art. 41 – ERSAF Zonale
Sono organi dell’ERSAF Zonale:
I. l’Assemblea degli Iscritti;
II. il Comitato Esecutivo Zonale;
III. il Presidente Zonale;
IV. Il Vicepresidente Zonale.
L’ERSAF Zonale risponde, di fronte a terzi ed in giudizio, unicamente delle obbligazioni autonomamente assunte.

Art. 42 – Assemblea degli Iscritti
L’Assemblea degli Iscritti si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e ogni qualvolta il Presidente Zonale o il Comitato Esecutivo Zonale ne ravvisi la necessità, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli aventi diritto al voto, ed in via straordinaria su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
L’Assemblea degli Iscritti è convocata, a cura del Presidente, almeno sette giorni prima della data della riunione: l’avviso della convocazione deve indicare il giorno, l’ora, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno.
L’Assemblea degli Iscritti è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti con diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto al voto presenti.
L’Assemblea degli Iscritti è presieduta dal Presidente Zonale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal componente più anziano presente.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto, in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente Zonale.
Dell’Assemblea è redatto il verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea nominato.
L’Assemblea degli Iscritti svolge i seguenti compiti:
a) individua le esigenze e le istanze che riguardano più da vicino le Imprese che operano nella formazione ed istruzione nelle attività connesse dell’ambito territoriale di riferimento; indica soluzioni e delibera le linee e gli orientamenti per perseguire le finalità dell’ERSAF;
b) presenta le delibere a cui addiviene il Consiglio Provinciale;
c) approva il programma annuale di attività da presentare al Comitato Esecutivo Provinciale;
d) elegge il Presidente Zonale;
e) elegge Il Vicepresidente Zonale;
f) elegge il Comitato Esecutivo Zonale ed il numero dei suoi membri;
g) approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto finanziario dell’attività della Organizzazione Territoriale e lo inoltra all’Organizzazione Provinciale;
h) revoca il mandato al Presidente Zonale e/o al Comitato Esecutivo Zonale con la presenza di almeno due terzi dei componenti e voto favorevole dei due terzi aventi diritto di voto presenti.

Art. 43 – Comitato Esecutivo Zonale
Il Comitato esecutivo zonale è composto dal Presidente Zonale, dal Vicepresidente Zonale e da un numero variabile, minimo di un membro, di eletti nel proprio seno dall’Assemblea degli Iscritti.
Il Comitato Esecutivo Zonale dura in carica a norma dell’art.22 del presente Statuto. Si riunisce ordinariamente ogni mese o tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente Zonale, o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente Provinciale.
La convocazione deve essere comunicata ai componenti del Comitato Esecutivo Zonale entro sette giorni dalla data della riunione: in caso di urgenza, il termine predetto può essere ridotto a tre giorni.
Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto al voto presenti.
Il Comitato Esecutivo Zonale è presieduto dal Presidente Zonale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice o dal più anziano di età presente.
Il Comitato Esecutivo Zonale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto: in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario nominato, che può anche non essere componente del Comitato Esecutivo Zonale.
Il Comitato Esecutivo Zonale adempie ai seguenti compiti:
a) predispone il programma annuale delle attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Iscritti;
b) organizza giornate di studio e riunioni, allo scopo di migliorare la preparazione sociale, sindacale ed imprenditoriale delle Imprese impiegate nel comparto formazione ed istruzione;
c) promuove attività di formazione ed informazione sui temi che riguardano le Imprese che operano nelle attività connesse al comparto formativo ed istruzione;
d) convoca e prepara l’ordine del giorno dell’Assemblea degli Iscritti;
e) cura l’esecuzione delle norme emanate dall’Esecutivo Nazionale e dal Comitato Esecutivo Provinciale, riguardanti l’organizzazione, il coordinamento ed il funzionamento degli uffici;
f) delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Esecutivo Nazionale, del Coordinamento Regionale e del Comitato Esecutivo Provinciale, riguardanti l’ERSAF Zonale;
g) redige, entro il 31marzo di ogni anno, il rendiconto finanziario, consuntivo e preventivo, dell’ERSAF Zonale;
h) conferisce mandato al Presidente Zonale di trasmettere al Consiglio di Presidenza Nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, una dichiarazione attestante il regolare assolvimento di tutti gli obblighi statutari, ivi inclusi quelli amministrativi e contabili, fiscali, previdenziali ed assicurativi, anche in relazione ad eventuali lavoratori subordinati.
Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario che può anche non essere componente del Comitato Esecutivo Zonale.

Art. 44 – Presidente Zonale
Il Presidente Zonale è eletto dall’Assemblea degli Iscritti tra i suoi componenti e dura in carica a norma dell’art.22 del presente Statuto. L’elezione va comunicata agli Organi provinciali, regionali e nazionali.
Il Presidente Zonale svolge le seguenti funzioni:
a) ha la rappresentanza legale dell’ERSAF Zonale a tutti gli effetti di legge;
b) convoca e presiede l’Assemblea degli Iscritti ed il Comitato Esecutivo Zonale;
c) firma gli atti ufficiali;
d) può delegare particolari funzioni al Vicepresidente Zonale o ad un componente del Comitato Esecutivo Zonale;
e) può conferire al Vicepresidente Zonale la qualifica di vicario, al quale, in caso di impedimento temporaneo, può delegare per iscritto i suoi poteri.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE

Art. 45 -Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione che in caso del suo scioglimento, ed è costituito:
Dalle quote associative sottoscritte dagli associati;
Dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
Da contributi associativi straordinari, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
Da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.

Art. 46 – Risorse economiche
L’Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:
I. l’importo delle tessere annuali di iscrizione dovuto dagli Associati;
II. i contributi di singoli, Enti, Organismi pubblici e sottoscrizioni volontarie;
III. le liberalità o donazioni (nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge);
IV. i diritti ed i proventi derivanti dai servizi resi agli Associati, comunque inerenti o direttamente connessi alle attività istituzionali.
Possono, altresì, costituire un’entrata dell’Organizzazione:
I. i corrispettivi specifici percepiti da iscritti, Associati e partecipanti a fronte di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
II. i corrispettivi derivanti dall’organizzazione di viaggi, soggiorni turistici, nonché cessione di pubblicazioni riguardanti i Contratti Collettivi di Lavoro e l’assistenza in materia;
III. eventuali contributi straordinari per attività prestate dall’Unione.
IV. Contributi di organismi internazionali;
V. Rimborsi derivanti da convenzioni;
VI. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive.
Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.

Art. 47 – Esercizio finanziario
L’Esercizio finanziario ha inizio il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 dicembre di ogni anno ERSAF redige il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario successivo.
L’ERSAF è tenuta a redigere e ad approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario che il Consiglio di Presidenza Nazionale sottopone all’Assemblea dei Soci, per la necessaria approvazione, entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio finanziario di riferimento.
Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell’Associazione. È in ogni caso fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 48 – Patrimonio
Il Patrimonio dell’ERSAF è costituito:
I. dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari dei Soci, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell’Associazione;
II. dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche private;
III. da eventuali oblazioni, donazioni, erogazioni, lasciti;
IV. somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo;
V. dai beni mobili ed immobili che, per qualunque causa, divengano proprietà dell’Associazione.

TITOLO VI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 49 -Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale L’ERSAF si estingue:
I. per le cause di cui all’art. 27 del Codice civile;
II. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.
In caso di estinzione, L’Assemblea Nazionale dei Soci delibera in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoga, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Per lo scioglimento dell’ERSAF è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto a partecipare all’Assemblea Nazionale dei Soci appositamente convocato.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 50 – Modifiche statutarie
Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea Nazionale dei Soci con voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.
L’Assemblea Nazionale dei Soci può delegare il Consiglio Direttivo Nazionale ad apportare, a maggioranza dei due terzi, tutte le modifiche allo Statuto ritenute necessarie ed urgenti per la vita e la funzionalità dell’Associazione.
Tutte le modifiche eventualmente introdotte devono essere sottoposte a ratifica alla prima Assemblea Nazionale dei Soci successiva, ma l’eventuale annullamento di norme introdotte dal Consiglio Direttivo Nazionale non ha effetto retroattivo.
Le modifiche entrano in vigore dal momento della loro approvazione.

Art. 51 – Norme generali
Nelle Sedi periferiche dell’ERSAF possono essere svolte attività che abbiano pratica attuazione degli scopi istituzionali dell’Associazione nei confronti degli iscritti, Associati e partecipanti anche di altre Associazioni che svolgono medesima attività e che per Legge, Regolamento, Atto costitutivo, Statuto o delibera abbiano aderito all’ERSAF.
In ogni Sede ERSAF organizzata secondo le modalità del presente Statuto è fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Alla riunione devono poter partecipare tutti gli iscritti, con le modalità previste per le assemblee, secondo il principio del voto singolo.
In ogni Sede ERSAF, a qualsiasi livello organizzativo, è garantita l’eleggibilità degli Organi amministrativi secondo il principio del voto singolo (di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice civile), nel rispetto della sovranità dell’Assemblea Nazionale dei Soci che siano in regola con il pagamento delle quote associative.
In ogni Sede ERSAF, a qualsiasi livello organizzativo, deve essere data ampia pubblicità alle convocazioni delle riunioni degli Organi statutari, alle relative deliberazioni e ai rendiconti finanziari.
Le riunioni degli Organismi, ai vari livelli disciplinati nel presente Statuto, si possono svolgere, anche per singoli interventi, per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla riunione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
In ogni Sede ERSAF è fatto obbligo agli Organi di gestione amministrativa di tenere aggiornato il Registro dei Soci ed i registri riportanti le deliberazioni degli Organi statutari.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.
La quota associativa, essendo personale, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 52- Disposizioni finali
Gli Associati si impegnano a non adire le ordinarie vie legali per eventuali divergenze che insorgano con l’Associazione e tra di loro per motivi dipendenti dalla propria appartenenza alla vita sociale. Tutte le eventuali controversie saranno sottoposte ad un Collegio costituito da tre componenti scelti dal Presidente del Tribunale di Roma avente funzioni di Collegio arbitrale irrituale.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia, nonché il regolamento dell’ERSAF.

Articolo 52 bis
– SPESE-
Per espresso accordo tra le parti le spese del presente atto sono a carico dell’ ERSAF.
Ciascun Comparente dichiara di aver ricevuto da me Notaio l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi del vigente codice in materia di protezione dei dati personali (c.d.: “legge privacy”), come da separato documento.
Richiesto, di quanto sopra faccio constare col presente atto, il quale viene da me Notaio letto ai Comparenti che, a mia domanda, l’approvano dichiarandolo conforme a verità ed alla loro volontà ed in conferma lo sottoscrivono e lo firmano a margine dei fogli intermedi con me Notaio alle ore
Consta di dieci fogli scritti in parte di mia mano ed in parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, da me diretta, su facciate trentanove per intero e su parte della quarantesima.
– Nicola Specchio Notaio (col sigillo)

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